Tribunale di Cassino, Dott. Gabriele SORDI, Sentenza n. 437 del 14 giugno 2010

altra sentenza... ormai non si contano più
altra sentenza... ormai non si contano più.

Altra sentenza (in breve) che condanna una banca a rimborsare i correntisti:

“…Con atto dì citazione notificato il 2.5.2006 gli attori hanno convenuto in giudizio la Sanpaolo Imi s.p.a. denunziando di aver (la A.i T. s.a.s, la T. T. s.as. , T. A.) intrattenuto rapporti di o c/c con la filiale in Pontecorvo dell’allora Banco di Napoli s.p.a, viziati da nullità (gli altri attori avendo prestato fideiussione): per l’apposizione della clausola di determinazione del saggio ultralegale di interesse mediante rinvio al c.d. “uso piazza”; per l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi; per, la previsione della c.m.s.; per la determinazione dei giorni di valuta…va riscontrata e dichiarata l’insussistenza di valide pattuizioni degli interessi ultralegali, il richiamo all’uso piazza nei contratti anteriori alla normativa sulla trasparenza bancaria essendo nulla per sua assoluta indeterminatezza, stante la diversa tipologia di tassi ricorrenti sul mercato (Cass n. 4490/02; 9465/00; 7871/98).
Consegue la necessità di applicare al conto il saggio dell’interesse legale fino all’entrata in vigore di detta L n. 154/92 e, poi, quello ricavabile a termini dell’ art 5 di detta legge (norma ribadita nel d.lgs. n. 385/93) (v, Trib Monza 4.2.99 e Trib. Roma 19.2.98). …Conformemente all’indirizzo da tempo costantemente assunto dalla Suprema Corte, è da ritenersi e dichiararsi illegittimo il calcolo della capitalizzazione trimestrale sugli interessi debitori operato dalla banca nel rapporto di conto corrente bancario, per sua violazione dell’art 1283 c.c., non sussistendo usi contrari in tal senso né l’art 1831 c.c. essendo richiamato dall’ara 1857 c.c. (v. fra le altre, Cass n 2374/99, n. 3096/99, 12507/99, 1281/02, 4498/02 SS.UU. n. 21095/04). …Per tali ragioni, deve procedersi alla depurazione del calcolo di qualsiasi forma e capitalizzazione degli interessi, compresi quelli pattuiti per le competenze di massimo scoperto.
Non merita accoglimento l’eccezioni di prescrizione, considerato che gli attori hanno agito entro il termine dei dieci anni dalla chiusura dei rapporti.

PQM

il Giudice, definitivamente pronunciando sulla controversia promossa dall’ A. T. di T. A. s.as., dalla Turismo T. di T. Antonio s.a.s, sigg T. A., T. A. e S. M. avverso la Sanpaolo Imi s.i ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
giusto l’accertamento dei corretti importi finali sui relativi conti in forza quanto illustrato in parte motiva, condanna la Sanpaolo Imi s.p.a a restituire al sig T. A. (in proprio) l’importo di € 48.808,74 risultato a credito sul c.c. n. 27/1630; alla T. T. A. s.a.s. l’importo di Euro 361.975,00 risultato a credito sul c.c, n. 27/1643; alla A. T. di T. Antonio s.a.s la somma di € 475.899,17 risultata a credito sul c.c. n, 27/1223, oltre gli interessi legali su tali importi dalla domanda al saldo; condanna la stessa Sanpaolo Imi s.p.a. a rimborsare agli antistatari procuratori degli attori le spese da questi anticipate per la lite che liquida in € 360,00 per esborsi, € 4.200,00 per diritti ed € 7.200,00 per onorari, oltre sp gen al 12,50%, Iva e Cna come per legge; pone definitivamente a carico della Banca il costo della c.t.u.

Cassino, 11 giugno 2010

Giudice Gabriele Sordi