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  • Nuova offerta di pace della banca

    maggio 2nd, 2012
    mettiamo a nudo tutte le magagne della nostra banca

    mettiamo a nudo tutte le magagne della nostra banca

    Dalla nostra amata banca è giunta una nuova proposta di transazione: 12.000,00 euro invece dei 5.000 precedentemente da noi rifiutati.
    Anche questa volta  non abbiamo accettato in quanto preferiamo mettere a nudo tutte le magagne di questi 30 anni circa dall’apertura del nostro conto corrente affidato.

    Inoltre, personalmente, ho promesso a mio padre, che dal 31 marzo, non c’è più, che avremmo incassato una cifra più alta dei miseri 12.000 euro offerti dalla banca ed intendo mantenere la mia promessa.

    La prossima udienza è stata fissata per il 24 maggio.

    Lo sbancato “Aninpospio”

    Milleproroghe in pezzi

    aprile 6th, 2012

    Il 5 Aprile 2012 La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità della prescrizione decennale introdotta dal decreto Milleproroghe del 2011. L’anatocismo, le commissioni di massimo scoperto illegali, le commissioni trimestrali illegali, l’usura e tutto quello che una banca poteva inventarsi per incassare denaro, non hanno prescrizione. Ringraziamo gli avvocati Tanza e Di Amato per avere difeso i diritti dei tartassati.

    Lo sbancato”Aninpospio”

    Deposito CTU

    febbraio 17th, 2012

    Il 10 febbraio la perizia del CTU è stata depositata presso il tribunale. Nella perizia si tiene conto della prescrizione decennale introdotta nottetempo nel decreto “milleproroghe” del 2011 (prima non vi era alcuna prescrizione per la nullità…). Tale prescrizione, essendo di difficile applicazione perchè la nullità dell’anatocismo, delle commissioni massimo scoperto e delle altre spese dovrebbe essere imprescrittibile, a volte viene interpretata dai giudici in modo letterale. Il risultato, nel nostro caso, è che il ctu ha totalmente trascurato gli anni antecedenti il 2000, partendo quindi da un saldo sbagliato come base per rifare i calcoli e, ovviamente arriva ad un totale ancora più sbagliato. Nonostante questo regalo che il “milleproroghe” ha fatto alla nostra amata banca, rimaniamo creditori di una cifra tra i 13000 euro circa e i 16000 euro. Nella perizia si nota che la nostra banca si sarebbe macchiata del reato di usura arrivando ad addebitarci dei tassi effettivi (teg) fino a oltre il 100% (!).

    il 15 febbraio avanti alla Corte Costituzionale si è parlato della legittimità di questa prescrizione decennale introdotta nel “milleproroghe”. Attendiamo sviluppi.

    Lo sbancato “Aninpospio”

    L’offerta di pace della banca

    novembre 11th, 2011
    avranno bevuto il nostro sangue?

    avranno bevuto il nostro sangue?

    La nostra amata banca, al primo incontro col CTU ha formalizzato un’offerta di 5000 euro per chiudere la vicenda “amichevolmente”. L’offerta non sarà minimamente da noi presa in considerazione. Prendiamo però atto che la ns amata banca è perfettamente consapevole di avere “sbagliato”. Non potevano correggersi da soli? Era necessario arrivare in tribunale? Probabilmante si… dal momento che se non avessimo fatto causa le nostre proteste sarebbero cadute nel vuoto e mai e poi mai, amichevolmente,  ci avrebbero offerto 5000 euro per le loro malefatte, anzi, avrebbero continuato imperterriti.

    Lo sbancato “Aninpospio”

    Il quesito del giudice

    ottobre 31st, 2011

    Dopo avere nominato il CTU, in breve, il giudice: “Sciogliendo la riserva; ritenuto, quanto all’istanza di esibizione alla convenuta(banca) ex art 210 c.p.c. degli originali dei contratti di apertura di credito e di c/c, degli estratti conto e delle c.d.  schede della banca, che queste ultime risultano irrilevanti… ritenuto che appare necessario disporre c.t.u. contabile sul seguente quesito: accerti il c.t.u. quali siano le condizioni in concreto applicate dalla banca opposta e se le stesse corrispondano o meno a quelle pattuite, provvedendo a quantificare l’ammontare delle somme eventualmente illegittimamente addebitate per interessi passivi e a determinare conseguentemente l’eventuale credito del correntista alla stregua dei seguenti principi:

    1- per la costituzione dell’obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta “ad substantiam”, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa(interessi ultralegali)…in particolare debbono considerarsi nulle le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d’interesse…ai sensi dell art 117 t.u.b. in caso di inosservanza del comma 4 cioè mancata indicazione del tasso d’interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati… e  nell’ipotesi di nullità previste dal comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello  massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto…

    3- se sono stati convenuti interessi in misura superiore al tasso soglia, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi…ai fini della determinazione del tasso effettivo globale deve tenersi conto di tutti gli oneri che l’utente sopporti in connessione con l’uso del credito tra i quali rientra la commissione di massimo scoperto;…

    5- la capitalizzazione degli interessi in epoca antecedente alla delibera CICR 9.2.2000 è possibile solo in conformità all’art 1283 c.c. con conseguente disapplicazione di convenzioni che stabiliscono una capitalizzazione degli interessi contraria all’art citato…

    6-nel caso di disapplicazione della capitalizzazione trimestrale, gli interessi vanno rideterminati senza operare alcuna capitalizzazione per il periodo precedente al 22.4.2000…

    7-per il periodo antecedente l’entrata in vigore dell’art 2bis della legge 28.1.2009 la commissione di massimo scoperto, costituente non un accessorio che si aggiunge all’interesse passivo, bensì un autonomo corrispettivo dovuto alla banca per aver posto e mantenuto a disposizione del cliente la somma da questo richieste, deve essere conteggiata solo se espressamente pattuita; per il periodo succssivo all’entrata in vigore della suddetta normativa, la commissione di massimo scoperto va riconosciuta soltanto in presenza delle condizioni indicate dalla norma…

    Lo Sbancato “Aninpospio”

    Giuramento del CTU

    agosto 31st, 2011

    La data per il giuramento del CTU per quanto riguarda la causa da noi intentata (Ditta Dalmonte Giampaolo)contro la nostra amata banca è stata fissata per il 29 settembre del 2011. Ora penso, si inizierà a fare sul serio.

    Lo sbancato “Aninpospio”

    Giudice : DE NISCO PAOLA Numero sentenza: 64/2010 Data di pubblicazione: 03/02/2010

    giugno 24th, 2011

    Dalla sentenza: “…P.Q.M.
    Il Tribunale di Lanciano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Marcantonio Camillo contro la s.p.a. Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
    dichiara la umilia ed inefficacia delle clausole del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 173, poi rimunerato con il c/c n. 00173U, c/c n. 1017300, poi 10173 ed infine n. 040 330 10173, intrattenuto dall’odierno attore con la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. nonché, delle condizioni generali di contratto allegate allo stesso relative alla pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; in complessivi € 781.928,82 a credito del correntista, il saldo del predetto c/c oltre interessi nella misura legale dal 12/5/2006;
    rigetta ogni altra domanda; condanna parte convenuta al rimborso a favore dell’attore delle spese di lite, liquidate par intero in complessivi e 16,548,00, di cui € 5.200,00 per diritti E 10,000,00 per onorari e e 348,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del procuratore antistatario; pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese di CTU.
    Lanciano, 1° febbraio 2010
    Il Giudice
    Dr. Paola DE NISCO”
    Anche loro (i vincitori di questa causa) come noi (Ditta Dalmonte Giampaolo) non hanno lasciato perdere. Se avete dubbi sul comportamento della vostra banca chiedete lumi alle associazioni di consumatori o ad un avvocato.

    Ancora il “milleproroghe” sull’anatocismo

    marzo 18th, 2011

    l'anatocismo rimane un'ingiustizia


    La Corte d’Appello di Ancona
    Ordinanza Rg 13931/1

    Composta come da p. v. del 3 febbraio 2011
    Sciogliendo la riserva,
    osserva che l’istanza di sospensione avanzata dall’appellante non può trovare accoglimento;
    premesso che non risulta contestata, con il prodotto gravame, la qualificazione data in sentenza al rapporto intercorso tra le parti, profilo questo coltivato nella sola istanza tesa alla sospensione, osserva che non si apprezza, nel contesto di sommaria delibazione dei motivi d’appello, il fumus dell’impugnativa;
    che, in riferimento prioritario, motivo incentrato sulla, dedotta, erronea esclusione dell’eccepito fatto estintivo, riceve smentita dalla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sez.,unite, in data 2 dicembre 2010;
    senza che possa avvalersi l’appellante del disposto di cui all’art. 2, comma 61, del d.l. 2251 2010, decreto convertito con legge 10 del 2011: pur volendosi superare la palese inammissibilità della tardiva deduzione difensiva, va rilevato che per un verso, detto disposto si riferisce ai “diritti nascenti dall’annotazione”, decorrendo dalla medesima annotazione il termine prescrizionale, diritti che deve ritenersi pertanto azionabili immediatamente, pena macroscopico sovvertimento del sistema, anche qualora, ed il dato fattuale depone in tal senso, non si abbia conoscenza dell’annotazione, operazione contabile meramente interna all’istituto di credito; diritti, e tanto assurge ad argomento dirimente, estranei alla fattispecie, qui esaminata, che non attiene a posizione derivante dalla annotazione, bensì dal pagamento quale inteso dalla richiamata sentenza che ha proprio escluso che da detta operazione contabile nasca l’indebito; talché altra connotazione letterale avrebbe dovuto assumere la disposizione qualora avesse voluto ricondursi la decorrenza del termine prescrizionale afferente l’indebito alla sola annotazione, limitandosi invece il legislatore delle “mille proroghe” a statuire sulla decorrenza, ancorandola alla medesima annotazione, che, in difetto di altra, e ben più incisiva novella, non abilita, di per sé sola, alla ripetizione dell’indebito;
    il disposto invocato, per altro verso, ha indubbia portata innovativa, al di là della dichiarata natura meramente interpretativa, talché, anche a voler disattendere quanto appena detto, non potrebbe trovare applicazione in relazione alla presente controversia, trattandosi sì di norma sostanziale, ma che non può di certo introdurre, retroattivamente effetto estintivo del diritto azionato dalla società appellata;
    né ricorre, sotto altro versante, pregiudizio imputabile alle condizioni finanziarie della società appellata, nessun serio elemento deponendo in tal senso, laddove è congeniale alla peculiare fase liquidatoria che il creditore si sia attivato per ottenere titolo in corso di causa;
    va; in conseguenza, revocato il decreto reso in data 23 dicembre 2010;

    P. Q. M.

    Respinge l’istanza prodotta dall’appellante, revocando l’interinale disposta sospensione.
    Ancona, 3 marzo 2011 Il Presidente

    Il “milleproroghe”

    febbraio 28th, 2011

    Dal sito www.studiotanza.it dell’ADUSBEF che si occupa notoriamente delle cause per il rimborso dell’anatocismo:

    FATE CIRCOLARE AL MASSIMO QUESTO 1° MESSAGGIO
    IL MILLEPROROGHE NON COMPROMETTE LE CAUSE PER IL RIMBORSO DELL’ANATOCISMO & C.

    Il giudizio, intentato dal correntista contro la banca per far valere la nullità della clausola anatocistica (nonché, le altre affette da nullità contrattuale), è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 1422 c.c.. Nulla può, dunque, in tal senso la norma sulla prescrizione ed il Milleproroghe. L’azione promossa dal correntista ai fini di conseguire la ripetizione delle somme che assume di avere pagato a titolo di anatocismo è soggetta a prescrizione, ma il pagamento, secondo le Sezioni Unite della Cassazione(si legga con la dovuta attenzione la Cass. SU 24418 del 2010) avviene solo con la chiusura del conto e non con l’annotazione. Dunque, i correntisti che hanno intrapreso (o vorranno intraprendere) le cause per la restituzione dell’anatocismo possono stare tranquilli. La Magistratura è cosa ben diversa dall’attuale Governo. Sul sito www.studiotanza.it vi è il testo completo dell’articolo. E’ importante non fare il gioco dei filo bancari!
    Tuttavia, l’ANATOCISMO non viene compromesso dall’art. 2 quinquies, comma 9, del Maxiemendamento al MILLEPROROGHE.Fortunatamente il legislatore non è un tecnico del diritto bancario: i principi della Sentenza delle SSUU restano invariati.

    Nessun pericolo per il contenzioso in atto e per quello futuro

    Frequenta la nostra banca?

    febbraio 17th, 2011

    Senza commento.


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